L.R. n. 29/2003 art. 2
1. E' fatto obbligo ai Comuni, nel cui ambito territoriale ricadano tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il Piano Comunale dei Tratturi, anche ai fini del piano quadro di cui al decreto del ministro 23 dicembre 1983, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale;
b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
3. Il Piano Comunale dei Tratturi ha valenza di Piano Urbano Esecutivo (PUE) ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente (PRG).
4. Il piano comunale dei tratturi apporta le necessarie modificazioni al PUTT-P, così come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT-P, rilevando il livello di interazione con gli altri ambiti territoriali distinti.
5. Esso è proposto dal Comune, che convoca una Conferenza dei servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. La convocazione della Conferenza dei servizi è resa pubblica e alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dall'approvazione del piano comunale dei tratturi.
7. II verbale recante le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi, con i vincolanti pareri della Regione Puglia, della Soprintendenza archeologica e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio, costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale.
8. II parere definitivo della Soprintendenza archeologica è espresso anche ai fini dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente alle fattispecie delle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.
9. II Piano Comunale dei Tratturi comprende l'elenco di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
10. II piano, approvato dal Consiglio comunale, ha una validità pari a cinque anni e, se non modificato con la medesima procedura di cui al presente articolo, si rinnova automaticamente per lo stesso periodo di tempo.
11. Incaso di inerzia, allo scadere del termine prefissato, il Presidente della Giunta regionale, nei trenta giorni successivi, invita il Sindaco a provvedere fissando un nuovo termine.
12. Incaso di persistente inadempienza del Comune obbligato, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al demanio e patrimonio, nomina con proprio decreto un Commissario ad acta, scelto tra funzionari regionali ed esperti in materia, perché provveda secondo i termini e le procedure del presente articolo.
13. Tutti gli oneri finanziari derivanti dalla redazione del piano comunale dei tratturi, inclusi quelli del Commissario ad acta, sono a carico del Comune obbligato.