Norme Tecniche di Attuazione

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Norme Tecniche di Attuazione

 

OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE

ll Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/P), in adempimento di quanto disposto dall'art.149 dei D.vo n.490/29.10.99 e dalla legge regionale 31.05.80 n.56, disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.

Il PUTT/P sotto l'aspetto normativo si configura come un piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, come previsto dall'art.149 del D.vo n.490/29.10.99, e risponde ai requisiti di contenuto di cui alle lettere c),d) dell'art.4 della l.r.n.56/80 e di procedura di cui all' art.8 della stessa legge regionale.

Campo di applicazione del PUTT/P sono le categorie dei beni paesistici di cui: al Titolo Il dei D.vo n.490/29.10.99, al comma 5° dell'art.82 del D.P.R. 24.07.77 n.616 (così come integrato dalla legge n.431/ 85), con le ulteriori articolazioni e specificazioni (relazionate alle caratteristiche del territorio regionale) individuate nel PUTT/P stesso.

IL PUTT/P interessa l'intero territorio regionale e le presenti norme ne regolano l'attuazione e la disciplina.

Nelle presenti norme tecniche di attuazione, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" è denominato Piano.

 

CONTENUTI DEL PIANO

1. Il Piano si articola con riferimento a elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico-culturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte.

2. La articolazione corrisponde a specifiche elaborazioni di Piano che si basano su:

 2.1 la suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali:

2.1.a- sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;

2.1.b- sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e colturale e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano;

2.1.c- sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa; e, la individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti;

2.2- la individuazione e classificazione delle componenti paesistiche costitutive della struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale, e ordinate in riferimento ai sottosistemi 2.1;

2.3- la definizione e regolamentazione degli interventi e opere aventi carattere di rilevante trasformazione territoriale interessanti una o più aree di cui al punto 2.1;

3. Alla stessa articolazione fa riferimento sia la definizione degli ambiti territoriali, sia la normativa del Piano disciplinante il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 5.01) e del parere paesaggistico (art. 5.03) per le attività di pianificazione, diprogettazione e di realizzazione degli interventi di trasformazione dei beni tutelati dal Piano, sia la attestazione di compatibilità paesaggistica (art.5.07), così come appresso specificato.

EFFICACIA DELLE NORME TECNICHE DI PIANO

1. Il contenuto normativo del Piano si articola nella determinazione di:

1.1«obiettivi» generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica;

1.2. «indirizzi» di orientamento per la specificazione e contestualizzazione degli obiettivi di Piano e per la definizione delle metodologie e modalità di intervento a livello degli strumenti di pianificazione sottordinati negli ambiti territoriali estesi;

1.3. «direttive» di regolamentazione per le procedure e modalità di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione sottordinati di ogni specie e livello e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio;

 1.4. «prescrizioni» di base direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia provvisoria e/o definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli strumenti di pianificazione sottordinati, e di rilascio diautorizzazione per interventi diretti;

e, inoltre, con la esplicitazione dei:

1.5. «criteri» di definizione dei requisiti tecnico-procedurali di controllo e di specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base di cui al punto che precede e delle individuazioni degli ambiti territoriali di cui ai titoli II e III.

 2. I contenuti normativi sopra indicati hanno diversa efficacia (da assoluta a nulla) in riferimento ai campi di applicazione individuati al precedente art.1.02, come successivamente precisato.

Rispetto agli ordinamenti vincolistici vigenti sul territorio, detti contenuti non sostituiscono ma integrano quelli di ciascuna legge.

3. Le «prescrizioni» di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione, e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela.

Eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti o in corso di formazione, da leggi statali e regionali, prevalgono sulle presenti norme di attuazione.

In sede di pianificazione di secondo livello, di cui al titolo VI, dette "prescrizioni", in applicazione dei "criteri" del punto 1.5 che precede, possono essere specificare e/o sostituite nei modi di cui all'art.5.07.

4. La conformità al Piano delle previsioni dei piani, dei progetti e delle loro varianti viene attestata dall'Ente territoriale competente, attraverso il rilascio della "autorizzazione paesaggistica" nel caso di progetti presentati dai proprietari dei siti,oppure attraverso il rilascio del "parere paesaggistico" o della "attestazione di compatibilità paesaggistica" nel caso t i piani o progetti presentati da enti e soggetti pubblici, come successivamente precisato.

5. Le norme contenute nel Piano, di cui al titolo Il "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti", non trovano applicazione all'interno dei "territori costruiti" che vengono, anche in applicazione dell'art.1 della legge 431/1985, così definiti:

5.1. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B";

5.2. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "C" oppure come zone "turistiche" "direzionali" "artigianali" "industriali" "miste" se, alla data del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (pianoparticolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato e, inoltre, le aree incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla stessa data;

5.3. aree che, ancorchè non tipizzate come zone omogenee "B" dagli strumenti urbanistici vigenti:

- o ne abbiamo di fatto le caratteristiche (ai sensi del DIM n.1444/1968), vengano riconosciute come regolarmente edificate (o con edificato già "sanato" ai sensi della legge n.47/1985), e vengano perimetrate su cartografia catastale con specificadeliberazione di Consiglio Comunale;

- o siano intercluse nell'interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate, e venganoperimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale.

Tali delibere, che non costituiscono variante della strumentazione urbanistica vigente ed esplicano effetti soltanto in applicazione del Piano, vanno adottate entro novanta giorni dalla entrata in vigore del Piano e vanno inviate anche all'Assessorato Regionale all'Urbanistica; in caso di inadempienza del Consiglio Comunale, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall'art.55s della l.r. 56/8O.

6. Le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale.