Art. 5.05 delle Norme Tecniche di Attuazione
1. La disciplina paesaggistica del Piano può essere introdotta negli strumenti urbanistici generali vigenti con specifica variante.
Tale "variante" viene assimilata a quelle ammesse ai sensi del secondo comma dell'art.55 della l.r. n.56/80; i suoi contenuti devono conformarsi a quanto prevista nel punto 2 dell'art.2.10 ed è sottoposta all'iter previsto dalla Ir 56/1980, art. 16.
2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ai Piano (intendendo per adeguamento la formazione o di variante specifica al PdF/PRG, o di variante generale al PRG, o PRG) deve essere adottato (Ir 56/1980, art.7) entro due anni dalla data di entrata in vigore del Piano stesso.
In caso di inadempienza, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall'art.55 della l.r. 56/80.
3. La conformità della variante al Piano è verificata ed attestata da specifico parere paesaggistico (art. 5.03) formato contestualmente all'istruttoria dello strumento urbanistico.