Adeguamento al PUTTP

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Adeguamento al PUTTP

Art. 5.05 delle Norme Tecniche di Attuazione

1. La disciplina paesaggistica del Piano può essere introdotta negli strumenti urbanistici generali vigenti con specifica variante.

Tale "variante" viene assimilata a quelle ammesse ai sensi del secondo comma dell'art.55 della l.r. n.56/80; i suoi contenuti devono conformarsi a quanto prevista nel punto 2 dell'art.2.10 ed è sottoposta all'iter previsto dalla Ir 56/1980, art. 16.

2.  L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ai Piano (intendendo per adeguamento la formazione o di variante specifica al PdF/PRG, o di variante generale al PRG, o PRG) deve essere adottato (Ir 56/1980, art.7) entro due anni dalla data di entrata in vigore del Piano stesso.

In caso di inadempienza, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall'art.55 della l.r. 56/80.

3. La conformità della variante al Piano è verificata ed attestata da specifico parere paesaggistico (art. 5.03) formato contestualmente all'istruttoria dello strumento urbanistico.